“Una bevanda analcolica non può essere venduta come gin. La denominazione “gin” è riservata a una specifica bevanda alcolica”. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell’Unione Europea a seguito di un’azione intentata contro una società PB che aveva messo in venddita una bevanda analcolica denominata “Virgin Gin Alkoholfrei” (Gin Vergine analcolico). Come precisato dalla Corte di Giustizia: “L’associazione ritiene che tale denominazione sia contraria al diritto dell’Unione europea, secondo il quale il gin dovrebbe essere
prodotto aromatizzando alcol etilico di origine agricola con bacche di ginepro e il titolo alcolometrico volumico minimo di tale alcol etilico deve essere del 37,5%.
La Corte constata che il diritto dell’Unione europea vieta espressamente di presentare ed etichettare una bevanda come quella in questione come “gin analcolico”, proprio per il fatto che tale bevanda non contiene alcol. “Il fatto che la denominazione legale “gin” sia accompagnata dal termine “analcolico” è irrilevante a tale riguardo”.
La Corte ha precisato che il divieto non impedisce la vendita del prodotto in questione, ma semplicemente la vendita con la denominazione legale riservata a una specifica bevanda: il gin.
“Il divieto mira a tutelare i consumatori dal rischio di confusione circa la composizione dei prodotti, nonché a garantire che i produttori di gin rispettino i requisiti stabiliti dal diritto dell’Unione contro la concorrenza sleale” ha precisato la Corte.